LEGGE REGIONALE 14 maggio 1973 , N. 25

Norme per gli studi, le indagini conoscitive e l'organizzazione di convegni e congressi, di pertinenza del Consiglio regionale

(BURL n. 20 del 16 Maggio 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-05-14;25

Art. 1.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per lo studio di problemi e per l'acquisizione di dati di particolare rilievo scientifico o tecnico, può conferire incarichi di consulenza su oggetti precisamente determinati:
a) ad istituti universitari o scientifici di natura pubblicistica;
b) ad agenzie o istituti pubblici di informativa;
c) ad Enti, esperti o professionisti specializzati;
d) a funzionari di amministrazioni pubbliche statali o locali particolarmente qualificati.
2. La deliberazione relativa, oltre al termine assegnato per l'espletamento della consulenza, deve predeterminare il compenso, da stabilire – ove possibile – sulla base della tariffe professionali vigenti per le materie in oggetto o per quelle più affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
3. Il Presidente del Consiglio comunicherà tempestivamente, ai fini del necessario coordinamento, al presidente della Giunta l'affidamento degli incarichi e il risultato delle ricerche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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