LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 1.
1. La Regione, per l’utilizzazione degli stanziamenti disposti dallo Stato in base alla legge 9 aprile 1971 n. 167, concede contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l’ammodernamento e la costruzione o completamento di strade comunali e provinciali nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza alle Amministrazioni provinciali e comunali dei territori dichiarati depressi ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973 n. 9.
2. I contributi anzidetti non possono superare la misura dell’80% quando concessi a Provincie, Comuni o loro Consorzi, aventi bilancio non deficitario o territori non ricadenti in zone depresse.
3. Per la concessione di detti contributi verrà utilizzata la somma all’uopo assegnata dal Ministero dei LL.PP. ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 9 aprile 1971 n. 167 e per ciascuno degli anni dal 1973 al 1977.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi