LEGGE REGIONALE
14 agosto 1973
, N. 34
Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche
(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34
Art. 5.
1. La Regione concede contributi in attualità ed in capitale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.
2. I contributi annuali vengono concessi per 35 anni nella misura costante del 4%, con le modalità e le norme previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni, prescindendo dai limiti di popolazione stabiliti dalla detta legge.
3. Per le opere da eseguire nei comuni che abbiano una popolazione non superiore a 10.000 abitanti il contributo suddetto è elevato al 5%.
4. I contributi in capitale vengono concessi nella misura:
a) del 70%, per opere da eseguire nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia