LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 8.
1. Le opere di cui all’articolo 7 sono di norma realizzate da province, comuni, loro consorzi e comunità, con il sistema della concessione, tenute presenti le norme statali vigenti in materia. Per tutti gli oneri di concessione è corrisposto un compenso non superiore al 10% dell’importo del progetto finanziato. Tale compenso grava sull'ammontare della somma assegnata.(2)
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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