LEGGE REGIONALE
14 agosto 1973
, N. 34
Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche
(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34
Art. 8.
1. Le opere di cui all’articolo 7 sono di norma realizzate da province, comuni, loro consorzi e comunità, con il sistema della concessione, tenute presenti le norme statali vigenti in materia. Per tutti gli oneri di concessione è corrisposto un compenso non superiore al 10% dell’importo del progetto finanziato. Tale compenso grava sull'ammontare della somma assegnata.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia