LEGGE REGIONALE
14 agosto 1973
, N. 34
Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche
(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34
Art. 10.
1. Nei Comuni interessati da situazioni di emergenza idrogeologica e da altre calamità naturali, che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità la Regione provvede:(3)
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 e successive modificazioni; ai monitoraggi geologici e geotecnici utili per la salvaguardia della pubblica incolumità;(4)
b) alla riparazione o al ripristino delle opere idrauliche, portuali e delle vie navigabili, di competenza regionale in base al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 ;
c) alla riparazione e ricostruzione di acquedotti, di fognature ed altre opere igieniche, di cimiteri, di scuole materne ed elementari, di asili-nido, di case comunali, di edifici residenziali e di impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enti locali, di strade provinciali, comunali e vicinali;
3. Alla spesa per i lavori di cui al presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 2400 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973.
4. Per gli anni successivi lo stanziamento verrà fissato annualmente con la legge di approvazione dei bilanci regionali di competenza.
4 bis. Per le spese previste dal presente articolo l’impegno di spesa è assunto contestualmente all’ordinazione della prestazione con la quale si affidano i lavori.(5)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia