LEGGE REGIONALE
14 agosto 1973
, N. 34
Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche
(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34
Art. 11.
2. Le richieste di intervento devono essere presentate, a pena di decadenza, al competente Ufficio del Genio Civile, entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e, per i casi futuri, entro 15 giorni dall’accertamento della situazione di emergenza o dall’evento calamitoso.(6)
3. Sull’accoglimento delle richieste anzidette provvede il dirigente della competente struttura regionale con apposito provvedimento.(7)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia