LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 11.
1. I lavori di cui al precedente art. 10 sono finanziati a totale carico della Regione.
2. Le richieste di intervento devono essere presentate, a pena di decadenza, al competente Ufficio del Genio Civile, entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e, per i casi futuri, entro 15 giorni dall’accertamento della situazione di emergenza o dall’evento calamitoso.(6)
3. Sull’accoglimento delle richieste anzidette provvede il dirigente della competente struttura regionale con apposito provvedimento.(7)
4. Le delibere di cui al precedente comma sono comunicate alla Commissione competente entro 10 giorni dall’assunzione.
5. I lavori suddetti sono di norma realizzati dagli Enti e con le modalità di cui ai precedenti artt. 8 e 9 della presente legge. I lavori che presentano carattere di somma urgenza possono essere affidati a trattativa privata.
NOTE:
7. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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