LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 12.
1. Per i programmi degli interventi con i relativi finanziamenti di cui agli artt. 1, 2, 5, 6 e 7 della presente legge, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1973, n.9 .
2. I contributi in annualità sono concessi ed erogati con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 della detta legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 ; quelli in capitale, secondo l'art. 4 della stessa legge.
3. Il dirigente della competente struttura regionale provvede all’approvazione dei progetti e dispone il collaudo delle opere.(7)
4. L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità.
5. La Giunta regionale, a mezzo dell’Assessore ai LL.PP. e Trasporti, esercita la vigilanza sull’appalto, sulla gestione ed esecuzione dei lavori ammessi a contributo in annualità o in capitale ovvero affidati in concessione agli Enti pubblici interessati.
6. Si osservano, per quanto non disciplinate dalla presente legge, le norme in vigore per i lavori di conto dello Stato e, in particolare, quelle del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e della legge e del regolamento sulla contabilità generale e sul patrimonio dello Stato.
7. Il dirigente della competente struttura regionale è autorizzato ad impartire disposizioni circa la compilazione e la presentazione delle domande di contributo per gli anni a partire dal 1974.(7)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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