LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 13.
1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui al primo comma dell'art. 2è stanziata, in aggiunta alle assegnazioni dello Stato e per ciascuno degli anni dal 1974 al 1976, la somma di L. 4.000 milioni.
2. Al finanziamento della spesa annuale di L. 4.000 milioni si farà fronte con le maggiori entrate che deriveranno dagli incrementi dei tributi regionali e con l'iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa regionale dei singoli bilanci di competenza.
3. Per la concessione dei contributi in capitale previsti all'articolo 5è destinata la somma di L. 4.000 milioni.
4. All'onere complessivo di L. 7.370 milioni conseguenti alle disposizioni del presente articolo e dei precedenti artt. 6 e 7, si fa fronte per L. 2.000 milioni mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 170/D iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1972, relativo a "Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" e per L. 5.370 milioni mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 2722 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973, relativo a "Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali".
5. Negli stati di previsione della spesa regionale per gli esercizi 1972 e 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
1) Bilancio 1972, titolo II, sezione V, rubrica 7ª: Istituzione del capitolo 170/C/11 bis, categoria X, con la denominazione "Contributi in capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue" e con la dotazione di L. 2.000 milioni;
2) Bilancio 1973, titolo II, sezione VI, rubrica 5ª: Istituzione dei seguenti capitoli:
- capitolo 2406, categoria X, con la denominazione "Contributi in capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue" e con la dotazione di L. 2.000 milioni;
- capitolo 2407, categoria X, con la denominazione "Contributi in annualità ad enti locali per l'esecuzione di opere stradali, per la costruzione ed il miglioramento di acquedotti, per la costruzione di fognature, impianti di depurazione, mattatoi, cimiteri ed altre opere igieniche, per la costruzione o il completamento degli impianti di illuminazione dei comuni o frazioni, per la costruzione o l'ampliamento di sedi municipali e per le altre opere pubbliche di cui all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1971, n. 8 , 1ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 1.400 milioni" e con la dotazione di L. 1.400 milioni;
- capitolo 2408, categoria X, con la denominazione "Contributi in annualità per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, 1ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 550 milioni" e con la dotazione di L. 550 milioni;
- capitolo 2409, categoria VIII, con la denominazione "Spese per l'attuazione di un piano straordinario di opere di completamento e di nuove opere di pubblico interesse nelle località economicamente depresse del territorio regionale, riguardanti la viabilità ordinaria, gli acquedotti, le fognature principali e i relativi impianti di depurazione e la sistemazione idrogeologica dei bacini montani (art. 7 legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9) " e con la dotazione di L. 1.420 milioni.
6. Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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