LEGGE REGIONALE
15 gennaio 1975
, N. 5
Disciplina dell'Assistenza Ospedaliera(1)
(BURL n. 3, 3° suppl. del 17 Gennaio 1975 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1975-01-15;5
Art. 13.
Scheda di accettazione e dimissione.
1. Il Presidente della Giunta regionale ovvero l'Assessore regionale alla sanità se delegato determina il modello della scheda di accettazione e dimissione ed emana istruzioni per la sua compilazione .
2. Entro il giorno 10 di ciascuno mese gli enti ospedalieri e gli enti e istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati inviano alla Giunta regionale le schede di accettazione e dimissione relative a ricoveri esauriti nel corso del mese precedente.
3. Gli enti e istituti di cui al comma precedente sono altresì tenuti a fornire, a richiesta del Presidente della Giunta regionale ovvero dell'Assessore regionale alla sanità se delegato, informazioni concernenti le strutture e la loro funzionalità.
4. In difetto dell'invio della documentazione di cui ai precedenti commi, la Regione può sospendere il versamento delle somme dovute o, in caso di enti e istituti non convenzionati, può adottare le sanzioni previste dall'articolo 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 133, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 ad eccezione dell'articolo 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia