LEGGE REGIONALE
27 luglio 1977
, N. 33
Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica(1)
(BURL n. 30, suppl. ord. del 29 Luglio 1977 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1977-07-27;33
Art. 24 bis
1. La Regione persegue il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità in un"ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo l’integrazione delle misure di conservazione del patrimonio naturale nelle politiche socio-economiche e territoriali.
2. A tal fine costituisce, in condivisione con gli enti territoriali infraregionali, un sistema informativo georeferenziato dei dati naturalistici, denominato “Carta naturalistica della Lombardia”, in grado di fornire ai soggetti decisori, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 31 marzo 2008, n. 10 fatti salvi gli artt. 24 bis, 24 ter e 25 bis. L'articolo 24 terè stato successivamente abrogato dall'art. 33, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia