LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 9 bis
1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento strategico annuale.(31)
2. La Giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere nel termine di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) e comunque entro e non oltre il 15 ottobre. (32)
3. Il documento costituisce l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo, contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo contenuti nel programma regionale di sviluppo, e prevede in particolare: (33)
3 bis. Nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge finanziaria. (35)
3 ter. Lo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo è verificato annualmente in sede di approvazione della relazione annuale sull’avanzamento del programma regionale di sviluppo.(36)
4. Il Consiglio regionale delibera sul documento strategico annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante l’approvazione di una risoluzione ai sensi del proprio regolamento interno.(37)
5. Il documento strategico annuale e la risoluzione approvata sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(38)
6. La mancata deliberazione della risoluzione sul documento strategico annuale non preclude l'approvazione delle leggi di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi collegate con rilievo finanziario.(39)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
28. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 9 giugno 1997, n. 19 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20e dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3.
30. Vedi art. 7, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, 19. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al documento strategico annuale di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) si intende fatto, in quanto compatibile, al documento di economia e finanza regionale.
31. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 7, lett. e) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
32. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 7, lett. f) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e successivamente dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
36. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 18 maggio 2007, n. 9 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.
37. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 7, lett. g) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia