LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 14
1. Il bilancio pluriennale è redatto in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il documento strategico annuale.(48)
2. Esso determina il quadro complessivo delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato.
3. Il bilancio pluriennale assume come durata di riferimento quella del programma regionale di sviluppo e, comunque, un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio.
4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi a carico di esercizi futuri.
5. Ogni legge di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, dovrà contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.
6. Il bilancio pluriennale e il bilancio di previsione annuale, di cui all'articolo 31, possono essere rappresentati in un unico documento.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia