LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 24
Contributi in annualità
1. Le leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità determinano per ciascun esercizio l’ammontare del limite di impegno; il numero massimo di annualità , la copertura riferita alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale.(55)
2. In relazione con quanto disposto dal successivo art. 70-bis, i bilanci degli anni successivi riproducono gli stanziamenti per spese in annualità nella sola misura necessaria a fronteggiare le residue obbligazioni di pagamento con scadenza nei singoli anni.(56)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia