LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 25
Leggi di spesa per interventi comportanti impegni sugli esercizi futuri
1. Le leggi regionali che autorizzano opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, oltre ad indicare gli elementi di cui al primo comma dell’art. 23, autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l’assunzione di obbligazioni nei limiti dell’intera somma indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La legge può altresì porre dei limiti all’entità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi pagamenti.
2. Le leggi che autorizzano l’assunzione di obbligazioni ai sensi del comma precedente debbono prevedere che le opere o gli interventi siano iniziati entro l’esercizio in cui è assunta l’obbligazione.
3. Sulla base delle leggi di cui al primo comma si provvede all’espletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con riferimento all’intero programma pluriennale di spesa, nonché all’assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione all’entità degli stanziamenti del primo esercizio e agli eventuali limiti massimi stabiliti per gli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia