LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 26
Leggi con quantificazione della spesa annuale
1. Le leggi regionali che prevedono interventi a carattere ricorrente o pluriennale, per i quali sia preminente l’esigenza di una preventiva conoscenza dell'entità annuale della spesa, determinano la durata dell’intervento, l’entità annua della spesa e la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma sono esclusivamente ammesse qualora si tratti di:
a) quote minime garantite di rimborso o contributo ad enti locali, anche in relazione all’adempimento di funzioni ad essi delegate dalla regione e destinate al finanziamento di spese operative e di gestione degli enti medesimi, salvi i maggiori finanziamenti programmabili annualmente dalla regione;
b) quote minime garantite di contributi ad enti o aziende dipendenti dalla regione per spese operative e di gestione, salvi i maggiori finanziamenti programmabili annualmente dalla regione.
3. Le quote annuali delle spese di cui al presente articolo sono stanziate nei bilanci dei rispettivi esercizi nella misura minima stabilita dalla legge.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi