LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 27 ter
1. Eccetto i casi di cui all'articolo 27, commi 3, 4 e 7, e nel rispetto delle previsioni delle leggi di spesa, la Giunta regionale, con riferimento alle risorse che la Regione, per l'attuazione delle politiche regionali, trasferisce agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, agli enti pubblici e alle fondazioni di cui all'Allegato A2 della l.r. 30/2006, nonché agli enti locali, può modificare le finalità per le quali le risorse sono state assegnate o determinare una riprogrammazione dell'utilizzo delle stesse e dei relativi interessi maturati, qualora, entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari non abbiano completato l'erogazione ai beneficiari finali, ferma restando la disponibilità delle risorse stesse presso i soggetti medesimi.(64)
1 ter. Le somme provenienti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti concessi attraverso i Fondi di rotazione in gestione presso le società regionali di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 riconfluiscono nei fondi stessi, fatte salve diverse determinazioni della Giunta.(66)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
63. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19. Vedi anche art. 5, comma 2 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia