LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 28 ter
1. Le leggi che disciplinano l’erogazione di contributi o ausili finanziari possono prevedere le seguenti tipologie di intervento finanziario:
2 bis. A partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve consentire rispettivamente: (71)
a) per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un periodo aggiuntivo, pari ad almeno una semestralità, sufficiente a garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla definizione dell'eventuale saldo spettante;
2 bis.1. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, commi da 2 bis a 2 sexies, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività).(72)
2 ter. La Giunta regionale individua le procedure e le modalità di controllo da attivare a seguito dell'applicazione del comma 2-bis.(71)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia