LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 37
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per aree di intervento e funzioni - obiettivo.
2. Al quadro generale riassuntivo è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con le spese aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.
3. Al bilancio annuale sono inoltre allegati:
b) l'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative;
c) gli elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi speciali secondo le previsioni del bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 42;
d) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate dalle leggi vigenti, ai sensi dell'articolo 51;
e) l'elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44;
f) la riclassificazione del bilancio della Regione per consentire l'unificazione della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, e conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato;
f bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - collegato 2007) che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.(93)
4. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilita'.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
93. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia