LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 38
Equilibrio di bilancio(94)
1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza L'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 44.
3. Il disavanzo di cui al comma 2 non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento, nonché di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma del primo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.
4. Ai fini di cui al comma 3 non si tiene conto delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
94. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 16 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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