LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 40
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste con stanziamento di sola competenza determinato in misura non superiore allo 0,5 per cento del totale delle spese correnti autonome al netto di quelle relative al perimetro sanitario.
2. Il fondo di riserva per le spese impreviste può essere impiegato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie di cui all’articolo 39, comma 2, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, integrando gli stanziamenti di capitoli esistenti o finanziando capitoli di nuova istituzione.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere disposti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.(98)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia