LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 41
Fondo di riserva del bilancio di cassa (99)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011è iscritto, nel solo bilancio di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell’esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.
2. L’ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.
3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa sono disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del dirigente dei servizi finanziari, da comunicare, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.(100)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
99. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
100. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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