LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 45
Anticipazioni di cassa
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, comunicata entro 10 giorni al consiglio, alla contrazione di anticipazioni per un importo non eccedente l’ammontare bimestrale delle entrate iscritte in bilancio al titolo I, primo comma, del precedente art. 35.
2. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono contratte.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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