LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 46
Esercizio provvisorio
1. L’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. L’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato al Consiglio Regionale. Nel caso in cui tale bilancio sia successivamente modificato o integrato con note di variazione, deliberate dalla Giunta Regionale e presentate al Consiglio, l’autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al contenuto delle predette note di variazione. (105)
3. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta è tenuta a presentare in ogni caso al Consiglio regionale un bilancio che può essere limitato alle spese obbligatorie incluse nell'elenco di cui all'articolo 39, comma 4, alle spese finanziate con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica, alle spese derivanti da obbligazioni già assunte ai sensi dell'articolo 59, alle spese continuative o ricorrenti di cui all'articolo 22 strettamente indispensabili per il funzionamento di enti dipendenti e delegati e di soggetti beneficiari. (106)
4. Nel corso dell'esercizio provvisorio la Regione è autorizzata a gestire il bilancio in ragione di tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, quanti sono i mesi di esercizio provvisorio autorizzati, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.(106)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
106. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 10 aprile 1989, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 22 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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