LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 48
Assestamento del bilancio
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede:(108)
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c), per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dall'articolo 38;
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia