LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 49 bis
Fondi intersettoriali(115)
1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al finanziamento:
a) di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;
b) di intese istituzionali di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche leggi regionali di settore;
c) di programmi intersettoriali di rilevanza regionale.
2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1è disposta annualmente con legge di bilancio.
3. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Unione Europea o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di programma. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
5. Al fine di consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di Giunta fra unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
115. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 26 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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