LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 72 ter
1. Il bilancio di direzione costituisce strumento di raccordo tra le funzioni di governo degli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.
2. Il bilancio di direzione, adottato dalla Giunta regionale anche sulla base delle proposte dei dirigenti, determina gli obiettivi di gestione, affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa e assegna le necessarie dotazioni umane e strumentali e le risorse finanziarie di cui all'articolo 31, comma 8.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia