LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 77
1. Al rendiconto generale sono allegati:
a) la relazione illustrativa della Giunta regionale dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione dei conti con il rendiconto statale;
c) l'elenco delle deliberazioni di cancellazione degli atti di accertamento e dei crediti riconosciuti inesigibili;
2. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilita'.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia