LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 78 bis
Programma delle attività degli enti dipendenti dalla Regione e delle società in house regionali(180)
1. Gli enti dipendenti e le società totalmente partecipate di cui all’allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006, insieme rispettivamente al bilancio di previsione e al budget preventivo, entro la data per gli stessi stabilita, trasmettono alla Giunta regionale il programma delle attività.
2. Il programma delle attività specifica le attività da svolgere nel corso del bilancio pluriennale, comprendendo anche quelle realizzate con risorse diverse dai trasferimenti regionali.
3. Il programma delle attivitàè approvato dalla Giunta regionale unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. L’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi di attività e dei relativi prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house costituisce autorizzazione all’avvio delle relative attività.
4. L’aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del bilancio regionale; ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all’assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale.
5. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti e alle società in house, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l’approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. I relativi impegni di spesa sono assunti entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio di previsione regionale sulla base delle assegnazioni riportate nei rispettivi prospetti di raccordo.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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