LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 3.
1. La misura massima dei contributi in conto capitale, con riferimento all’ammontare della spesa ritenuta ammissibile e riconosciuta nel piano di intervento, è la seguente:
a) dieci per cento per le opere di cui alla lett. a) del precedente art. 2, comma 1, relative ad iniziative consortili;
b) trenta per cento per le opere di cui alla lett. a) del precedente art. 2, primo comma, relative ad iniziative consortili in ambiti lacuali.
2. Per le restanti opere la misura massima dei contributi in conto capitale, con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile e riconosciuta dal piano di riparto di cui al successivo art. 7, quarto comma, è la seguente:
a) l’intera spesa ammissibile per le opere di cui alla lettera b) del precedente art. 2, primo comma;(1)
b) fino al cinque per cento del costo dell’iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al precedente articolo 2, secondo comma .
NOTE:
1. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1 della l.r. 15 dicembre 1980, n. 101. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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