LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 4.
1. I contributi in annualità sono concessi per trentacinque anni nella misura costante del quattro per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ai fini del finanziamento della spesa costruzione e del completamento di opere di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo 2, primo comma.
2. I contributi possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi per tutta la durata dell’ammortamento; qualora la durata di mutuo sia inferiore a trentacinque anni le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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