LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 7.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati alla concessione dei contributi in capitale e in annualità relativi alle opere di cui al precedente articolo 2, primo comma, lett. b, nonché alla concessione di contributi in capitale per le iniziative di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono presentare la relativa domanda alla giunta regionale – settore lavori pubblici ed edilizia residenziale – trasmettendone copia alle province compententi.
2. Le domande relative alla costituzione di nuovi consorzi ed alle spese di progettazione devono essere corredate da una relazione illustrativa che, unitamente alle previsioni di costo, dimostri la priorità e la fattibilità dell’iniziativa proposta nel quadro degli indirizzi regionali.
3. Ferme restando le funzioni di programmazione attribuite agli organismi comprensoriali; le province trasmettono alla giunta regionale, entro trenta giorni dal termine di cui al precedente primo comma, delle proposte relative alle opere da ammettere prioritariamente al finanziamento ai sensi dell’art. 2 del primo comma, lettera d) della presente legge.
4. La giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare delibera il piano di riparto dei contributi entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.
5. Entro novanta giorni dall’approvazione del piano di riparto, gli enti interessati alla concessione di contributi di cui al precedente articolo 2, primo comma, lett. b), trasmettono alla giunta regionale – settore lavori pubblici ed edilizia residenziale – i progetti esecutivi, ovvero, nel caso di appalto-concorso, il capitolato-programma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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