LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 8.
1. Decadono dai benefici previsti dalla presente legge:(2)
a) gli enti di cui al precedente articolo 6 che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, non presentino alla giunta regionale – settore lavori pubblici ed edilizia residenziale – i progetti esecutivi delle opere da finanziare, ovvero, in caso di appalto-concorso, i relativi capitolati-programma;
b) gli enti di cui al precedente articolo 7, ultimo comma che, entro centottanta giorni dalla deliberazione del piano di riparto, non abbiano presentato la documentazione di cui alla precedente lett. a).
2. Con l’osservanza della procedura prevista dal precedente articolo 7, quarto comma, le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione del comma precedente sono destinate al finanziamento delle opere di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera b), non finanziate dal piano di riparto di cui al predetto articolo 7, quarto comma.
NOTE:
2. Per la proroga dei termini vedi art. 2, comma 1 della l.r. 15 dicembre 1980, n. 101. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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