LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 9.
1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del dirigente della competente struttura regionale.(3)
2. Per i contributi in conto capitale il relativo pagamento è disposto successivamente alla stipulazione del contratto d’appalto.
2 bis. La corresponsione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2 è effettuata in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui l'opera sia ammessa a beneficiare anche di contributo in annualità; in ogni altro caso la prima erogazione del contributo non può superare la misura del novanta per cento dell'importo concesso. Il restante dieci per cento è erogato con il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.(4)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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