LEGGE REGIONALE
29 novembre 1979
, N. 65
Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65
Art. 10.
1. I lavori relativi alle opere per le quali siano stati concessi contributi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
2. Nell’eventualità che l’area su cui è previsto l’insediamento della nuova opera non sia destinata a pubblici servizi dai vigenti strumenti urbanistici, la deliberazione d’appalto del progetto esecutivo o d’individuazione dell’area da parte del comune interessato all’insediamento stesso costituisce adozione di variante agli strumenti stessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia