LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 10.
1. I lavori relativi alle opere per le quali siano stati concessi contributi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
2. Nell’eventualità che l’area su cui è previsto l’insediamento della nuova opera non sia destinata a pubblici servizi dai vigenti strumenti urbanistici, la deliberazione d’appalto del progetto esecutivo o d’individuazione dell’area da parte del comune interessato all’insediamento stesso costituisce adozione di variante agli strumenti stessi.
3. Il provvedimento di concessione dei contributi costituisce approvazione della variante.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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