LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 11.
1. Gli enti destinatari dei contributi previsti dalla presente legge debbono iniziare le procedure per l’indizione delle gare di appalto, mediante avviso od invito, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9.(5)
2. Scaduto tale termine, il dirigente della competente struttura regionale è autorizzato a revocare il contributo.(3)
3. Per l’impiego delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito di revoca si applica il precedente articolo 8, ultimo comma.
NOTE:
5. Per la proroga dei termini vedi art. 3, comma 1 della l.r. 15 dicembre 1980, n. 101. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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