LEGGE REGIONALE
29 novembre 1979
, N. 65
Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65
Art. 11.
1. Gli enti destinatari dei contributi previsti dalla presente legge debbono iniziare le procedure per l’indizione delle gare di appalto, mediante avviso od invito, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9.(5)
2. Scaduto tale termine, il dirigente della competente struttura regionale è autorizzato a revocare il contributo.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia