LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 14.
1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.
2. Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorrerà dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.
3. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un breve termine perentorio, trascorso il quale l’amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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