LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 16.
1. Nei limiti dell’importo delle somme a disposizione per gli imprevisti, nonché del ribasso d’asta, il direttore dei lavori, previa autorizzazione del dirigente dei servizi decentrati del genio civile competente, dispone direttamente, a mezzo di perizie suppletive o di variante, l’esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la designazione dell’opera.
2. Entro i limiti e nei casi previsti dal comma precedente il direttore dei lavori concorda altresì con l’impresa appaltatrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l’esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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