LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 19.
1. In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente articolo 18, al bilancio di previsione per l’esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
a) stato di previsione dell’entrata
- la dotazione di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 "Mutui per la copertura del disavanzo d’esercizio" è incrementata di lire 15 milioni;
b) stato di previsione della spesa
- nella parte seconda, ambito quattro, settore cinque, obiettivo cinque, progetto uno "promozione e realizzazione di opere di collegamento e di depurazione delle acque" sono istitutti i seguenti capitoli:
- capitolo 2.4.5.5.1.887 "Contributi in capitale ad enti locali, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque, per la costruzione e completamento di reti di fognatura" nonché per la costituzione di consorzi e per la progettazione di opere di raccolta e depurazione delle acque e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni;
- capitolo 2.4.5.5.1.888 "Contributi trentacinquennali in annualità ad enti locali, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque nonché per la realizzazione ed il completamento di reti di fognature – limite di impegno annualità 1979" e con la dotazione di competenza di cassa di L. 2.000 milioni.
2. Agli oneri eventualmente derivanti alla regione dalla concessione delle garanzie fidejussorie prevista dall’art. 2, primo comma, della presente legge, si farà fronte su indicazione al capitolo 1.5.1.4.2.542 "Oneri derivanti dalla presentazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1979 e seguenti ai sensi della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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