LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 3.
Permesso di ricerca.
1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso.
2. Il permesso è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all’importanza della ricerca da svolgere.
3. Il permesso di ricerca ha come oggetto:
a) la captazione di un’acqua avente per origine una polla sorgiva o un giacimento sotterraneo, proveniente da una sorgente captata da una o più emergenze naturali o perforate;
b) gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;
c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali e termali, dal punto di vista dell’alimentazione e della potenzialità.
Detto studio deve prevedere un rilevamento geologico strutturale in adeguata scala, con rilevamento pedologico della vegetazione e deve prevedere altresì le ubicazioni, le caratteristiche e l’uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino stesso;
Detto studio deve prevedere un rilevamento geologico strutturale in adeguata scala, con rilevamento pedologico della vegetazione e deve prevedere altresì le ubicazioni, le caratteristiche e l’uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino stesso;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia