LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 13.
Revoca.
1. Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico.(4)
2. Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
3. Le controversie relative al rimborso sono di competenza dell’autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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