LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 14.
Requisiti.
1. Chiunque, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economici, intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali deve ottenere un’apposita concessione regionale.
2. I giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.
3. I comuni e gli altri enti territoriali titolari di concessioni possono istituire rapporti di subconcessione secondo le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1961, n. 283, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali.
4. La concessione è rilasciata per una durata proporzionale all’entità degli impianti programmati ed alle opere eseguite e, comunque, non superiore ad anni trenta.
5. Alla domanda di concessione devono essere allegati:
c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo idrologico e litologico comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché nei dati relativi alle perforazioni ed alle eventuali campagne geognostiche eseguite;
d) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati;
e) l’insieme di tutti gli atti e documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui all’articolo 47 della presente legge secondo le procedure previste dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, dal D.M. 20 gennaio 1927, dal D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni, e dal D.M. 22 giugno 1977, n. 1643;
6. Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché il certificato del tribunale, dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia