LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 16.
Preferenza del ricercatore.
1. Il ricercatore, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica.
2. È accordata altresì, la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione qualificata, in relazione all’ammontare del capitale sociale, purché detta società possegga i requisiti di cui al precedente articolo 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia