LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 26.
Espropriazione.
1. L’espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
2. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla giunta regionale.
3. Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
4. L’aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell’atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente articolo 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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