LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 31.
Riconsegna.
1. Se la concessione non è rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all’amministrazione regionale.
2. Il dirigente della competente struttura regionale dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.(4)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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