LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 32.
Nuovo conferimento.
1. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall’uno all’altro concessionario deve farsi con l’intervento di un funzionario delegato dal dirigente della competente struttura regionale.(6)
2. In caso di disaccordo delle parti, la giunta regionale, su proposta del dirigente della competente struttura regionale, determina l’ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.(4)
3. La somma deve essere depositata presso la tesoreria regionale.
4. Contro tale liquidazione gli interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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