LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 40.
Nuova concessione.
1. Dopo l’accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all’esercizio dell’attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell’attività estrattiva, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell’articolo 32 della presente legge.
4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di esso siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l’obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell’interesse dei terzi.
5. Entro un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all’asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma precedente.
6. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla regione.
7. Si applica all’aggiudicatario la disposizione contenuta nell’ultimo comma del precedente articolo 26.
8. Trascorso l’anno suddetto, nessun’altra azione è proponibile sulla concessione e la giunta regionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.
9. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all’asta il bene rimane libero di ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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