LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 43.
Contratti di somministrazione.
1. I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.
2. In tal caso la giunta regionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme di cui al precedente articolo 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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