LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 44.
Informazioni.
1. I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a denunciare periodicamente sia i dati statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui all’articolo 15 della presente legge, attenendosi alle istruzioni impartite dall’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano richiesti.
2. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
3. In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all’autorità di pubblica sicurezza la necessaria assistenza.
4. I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell’articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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