LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 50.
Contenitori.
1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri e destinati al diretto consumo.
2. L’autorizzazione per il condizionamento dell’acqua minerale in contenitori diversi dal vetro, può avvenire solo dietro formale autorizzazione del ministero della sanità, all’impiego del contenitore stesso, ai sensi del D.M. 23 gennaio 1976.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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