LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 6.
Attuazione dei programmi operativi.
1. La giunta regionale assicura l’attuazione del programma operativo annuale promuovendo, ove occorra, le intese dirette ad acquisire i dati d’interesse regionale in possesso dell’istituto centrale di statistica e di altri soggetti pubblici e privati.
2. La giunta regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, assicurano i reciproci adeguamenti tra le strutture organizzative, le procedure e la gestione del sistema informativo regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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